Studio legale Astolfi


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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

 

Ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Astolfi entrerà in possesso a seguito delle proprie attività, si precisa quanto segue.

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

 

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Astolfi, in persona dell’avv. Mario Astolfi (di seguito indicato come “professionista”), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Astolfi, sito in Binetto, alla via Grumo, n. 94. Il Titolare può essere contattato mediante la PEC avv.marioastolfi@pec.giuffre.it. Lo studio legale del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero DPO), non essendo obbligato a farlo.

 

 Finalità del trattamento dei dati

 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

  • adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

  • rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

 

 Base giuridica del trattamento

 

Lo studio del professionista tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

  • sia necessario all’esecuzione del mandato o di un contratto;

  • sia necessario per adempiere un obbligo del professionista;

  • sia basato sul consenso espresso.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

 

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

 

 Conservazione dei dati

 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità, previste da norme di legge o regolamenti.

 

 Comunicazione dei dati

 

I dati personali potranno essere comunicati a terze parti, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 Profilazione e Diffusione dei dati

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

 

 Diritti dell’interessato

 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

  • chiedere al professionista l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del

    GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’articolo citato); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al

    ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

  • richiedere ed ottenere dal professionista – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

  • opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

  • revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati inerenti origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento, basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità;

  • proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

 

  1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

  4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;

  5. Fornitori di servizi informatici.

Il licenziamento e il tipo di tutela del lavoratore

2020-07-05 18:22

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Quali sono le tutele a favore del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

Il licenziamento e tipo di tutela del lavoratore


Il lavoratore licenziato illegittimamente può impugnare il licenziamento, chiedendo una delle due forme di tutela previste ex lege.


Se l’azienda conta più di quindici dipendenti, il lavoratore potrà chiedere la tutela reale, mentre, in caso contrario, la tutela obbligatoria.


La tutela reale è prevista dall'articolo 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e si applica ai datori di lavoro che presentino datori che occupino, nell'unità produttiva ove si è verificato il licenziamento, più di 15 dipendenti o che occupino, anche in più unità produttive, ma nell'ambito dello stesso comune ove è sita l'unità produttiva in cui si è verificato il licenziamento, più di 15 dipendenti oppure che occupino complessivamente più di 60 dipendenti.


Nei suddetti casi, qualora il giudice accerti e dichiari l’illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro sarà obbligato a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, nonché a risarcire il danno arrecato al lavoratore, per una somma pari alla retribuzione totale che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione in azienda. La somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non può mai essere inferiore ad un importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore, inoltre, sarà condannato a versare i contributi assistenziali e previdenziali dovuti per il periodo compreso tra il licenziamento e il provvedimento di reintegra.


E’ data, tuttavia, al lavoratore la facoltà di non essere integrato nuovamente in azienda, nel qual caso egli potrà chiedere un’indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità della sua retribuzione globale di fatto.


La scelta deve essere comunicata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.


Qualora il lavoratore, infatti, non si presenti in azienda entro trenta giorni o non comunichi la sua volontà di optare per l'indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intenderà definitivamente risolto.


Nell’ipotesi di tutela obbligatoria, la legge prevede che il datore di lavoro potrà scegliere tra riassumere il lavoratore entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza oppure pagare al dipendente ricorrente un’indennità risarcitoria, compresa tra 2,5 e 6 mensilità (estensibile sino a 10 per i lavoratori con almeno dieci anni di anzianità e fino a 14 per i dipendenti in servizio da più di venti anni). La misura dell'indennità è stabilita dal giudice sulla base dell'anzianità di servizio, delle dimensioni aziendali, nonché del comportamento tenuto dalle parti.


Nella tutela reale si ha la "reintegrazione" nel posto di lavoro, al contrario di quanto avviene in relazione alla tutela obbligatoria, laddove si parla di "riassunzione". Il lavoratore, pertanto, viene assunto sulla base di un nuovo contratto e viene azzerata la pregressa anzianità di servizio ed il datore non deve pagare né la retribuzione, né i contributi assistenziali e previdenziali per il periodo intercorrente tra licenziamento e riassunzione.


Nella tutela reale la scelta tra reintegrazione ed indennità sostitutiva spetta al lavoratore, mentre nella tutela obbligatoria la scelta tra riassunzione e pagamento dell'indennità spetta al datore di lavoro e la misura del risarcimento è inferiore nella tutela obbligatoria.


La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 141/2006 ha stabilito che in relazione all’onere della prova il lavoratore deve provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità del licenziamento, mentre il datore deve provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento e le dimensioni dell'impresa.


Avv. Mario Astolfi



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