Studio legale Astolfi


facebook
linkedin
79d21601d17bd20291bbd3498868105c390c3004

© 2020

79d21601d17bd20291bbd3498868105c390c3004

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

 

Ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Astolfi entrerà in possesso a seguito delle proprie attività, si precisa quanto segue.

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

 

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Astolfi, in persona dell’avv. Mario Astolfi (di seguito indicato come “professionista”), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Astolfi, sito in Binetto, alla via Grumo, n. 94. Il Titolare può essere contattato mediante la PEC avv.marioastolfi@pec.giuffre.it. Lo studio legale del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero DPO), non essendo obbligato a farlo.

 

 Finalità del trattamento dei dati

 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

  • adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

  • rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

 

 Base giuridica del trattamento

 

Lo studio del professionista tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

  • sia necessario all’esecuzione del mandato o di un contratto;

  • sia necessario per adempiere un obbligo del professionista;

  • sia basato sul consenso espresso.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

 

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

 

 Conservazione dei dati

 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità, previste da norme di legge o regolamenti.

 

 Comunicazione dei dati

 

I dati personali potranno essere comunicati a terze parti, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 Profilazione e Diffusione dei dati

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

 

 Diritti dell’interessato

 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

  • chiedere al professionista l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del

    GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’articolo citato); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al

    ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

  • richiedere ed ottenere dal professionista – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

  • opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

  • revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati inerenti origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento, basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità;

  • proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

 

  1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

  4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;

  5. Fornitori di servizi informatici.

L'indegnità a succedere

2020-06-14 11:12

Array() no author 85990

diritto, diritto-civile, successioni, indegnita-a-succedere, de-cuius, riabilitazione, eredita, erede,

Indegnità a succedere e riabilitazione.

L’indegnità a succedere


Il nostro ordinamento prevede alcune ipotesi nelle quali un soggetto viene escluso dalla successione.


Gli artt. 463 ss. c.c., infatti, parlano di gravi offese alla persona o alla libertà testamentaria dell’ereditando, mentre l’art. 609 nonies c. 1 n. 3 c.p. prevede il caso di condanna emessa per la commissione di alcuni delitti contro la libertà sessuale.  


Va evidenziato, in primis, che l’indegnità a succedere viene dichiarata dal giudice civile, pur dovendosi utilizzare, nel corso del giudizio, i principi del diritto penale. L’indegnità a succedere viene considerata una sanzione civile.


Questo istituto non impedisce la chiamata all’eredità, ma interviene in un momento successivo, sempre su domanda di parte, rimuovendo (“cancellando”) l’acquisto dell’eredità, trovando il proprio principio nel brocardo latino “indignus potest capere sed non potest retinere”.


I legittimati a promuovere l’azione sono quanti hanno un interesse patrimoniale, tanto che la giurisprudenza costante (su tutte Cass. N. 5402/2009) ha stabilito che tutti gli interessati alla successione sono litisconsorti necessari nel giudizio di indegnità, dato che la sentenza de qua provocherebbe un mutamento della qualifica ereditaria.


L’azione può essere promossa solo dopo la morte del de cuius ed il termine di prescrizione decennale, secondo l’opinione prevalente in dottrina, decorre dall’apertura della successione oppure dalla commissione del fatto, a seconda che la commissione dello stesso sia anteriore o posteriore rispetto all’apertura della successione.


La Giurisprudenza (Cass. N. 7266/2006), al contrario, ritiene che il termine di prescrizione decennale ricorra dal momento in cui il legittimato attivo divenga cosciente della possibilità di avviare l’azione giudiziaria in questione.


Secondo la dottrina prevalente, in seguito alla sentenza, lo ius delationis passa in automatico ai chiamati che hanno promosso l’azione, in quanto così facendo questi soggetti hanno accettato l’eredità tacitamente.


L’indegno, d’altra parte, è ritenuto un possessore in mala fede e, quindi, è obbligato a restituire i frutti pervenuti dopo l’apertura della successione (art. 464 c.c.), ma non quelli percipiendi poiché egli potrebbe non essere a conoscenza delle conseguenze (esclusione dalla successione) del proprio comportamento.


Il codice civile, tuttavia, prevede la possibilità che l’indegno possa rivestire la qualifica di erede.


L’art. 466 c.c., a tal proposito, che la persona della cui successione si tratta può espressamente abilitare con atto pubblico o con testamento l’indegno.


La riabilitazione, che produce effetti solo a partire dalla morte del de cuius, è atto personalissimo e, quindi, non è ammessa la rappresentanza.


La riabilitazione non può essere preventiva e, pertanto, non può operare se il fatto è commesso in contemporanea o dopo la morte del de cuius.


Essa, inoltre, è atto non recettizio, al pari del testamento, formale ed irrevocabile.


L’art. 466 c. 2 c.c., ancora, prevede un’ipotesi diversa dalla riabilitazione laddove prevede che “l’indegno, non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.”


Si sono affrontati sul punto due diversi orientamenti che configurano l’istituto ex art. 444 c. 2 c.c. quale riabilitazione parziale e tacita o come altro e diverso istituto giuridico.


Sembra preferibile quest’ultima opinione, anche perché la riabilitazione, come detto, è irrevocabile, mentre il testamento può essere sempre revocato.


Avv. Mario Astolfi


Studio legale Astolfi


facebook
linkedin

© 2020