La liquidazione della società In particolare della società in nome collettivo Molte volte, nei rapporti quotidiani con varie società vediamo che alcune di queste presentano l’aggiunta “in liquidazione” alla propria ragione o denominazione sociale. Tantissimi associano a questa parola significati sinistri che evocano la presenza di procedure concorsuali, oltre a provocare atteggiamenti di totale diffidenza nei confronti dell’ente così nominato. Oggi intendo approfondire questa tematica, con particolare riferimento alla liquidazione della società in nome collettivo. Questa è una società di persone ed i soci della stessa sono illimitatamente responsabili per i debiti societari e la liquidazione di questo tipo di società segue, per sommi capi, quanto previsto per la società semplice. Qual è la finalità del procedimento di liquidazione? Tale procedimento è teso a permettere il pagamento dei creditori sociali e di consentire, in caso di patrimonio residuo, la divisione dello stesso tra i soci. La cessazione della società, è bene ricordare, avviene solo con la sua cancellazione dal registro delle imprese, che ne causa l’estinzione. Durante la fase della liquidazione, quindi, l’ente in questione è “in vita” ed autonomo. Quali sono gli step del procedimento della liquidazione? Il primo passo è la nomina dei liquidatori che deve essere fatta dai soci all’unanimità e, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale (art. 2275 c. 2 c.c.). La suddetta nomina, poi, deve essere pubblicata, entro 30 giorni dalla notizia della stessa, con deposito in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso il registro delle imprese. Tale forma di pubblicità è prevista dall’art. 2309 c.c. che la estende ad ogni atto successivo che comporti il cambiamento dei liquidatori. A partire dall’iscrizione la rappresentanza della società spetta ai liquidatori, in luogo degli amministratori. Questi ultimi sono obbligati a consegnare ai liquidatori i beni sociali ed a redigere insieme a loro un inventario avente ad oggetto lo stato patrimoniale della società. A questo punto occorre pagare i creditori sociali. I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari a tal fine, anche addivenendo a transazioni. Essi, inoltre, possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote oltre alle somme necessarie nei limiti delle rispettive responsabilità e della parte di ogni socio nelle perdite. I liquidatori, al termine di tali operazioni, devono redigere il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto che vengono comunicati ai soci e che si intendono tacitamente approvati in mancanza di un’impugnazione avviata nel termine di due mesi dalla comunicazione. Con l’approvazione i liquidatori sono liberati nei confronti dei soci e sono obbligati a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Le tempistiche della liquidazione non sono stabilite per legge e possono estendersi per molti anni. Avv. Mario Astolfi